Sez. 6, Sentenza n. 8366 del 26/01/2011 Ud. (dep. 02/03/2011) Rv. 249000 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Uso di gruppo - Mandato all'acquisto ad uno degli assuntori - Modifiche introdotte dalla l. n. 49 del 2006 - Reato - Sussistenza - Esclusione.
STUPEFACENTI - IN GENERE
Il consumo di gruppo di sostanze stupefacenti conseguente al mandato all'acquisto collettivo ad uno degli assuntori e nella certezza originaria dell'identità degli altri non è punibile ai sensi dell'art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche dopo le modifiche apportate a tale disposizione dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 75 CORTE COST., Legge 21/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)