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Sez. 6, Sentenza n. 8366 del 26/01/2011 Ud. (dep. 02/03/2011) Rv. 249000 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Uso di gruppo - Mandato all'acquisto ad uno degli assuntori - Modifiche introdotte dalla l. n. 49 del 2006 - Reato - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-01-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249000-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

Il consumo di gruppo di sostanze stupefacenti conseguente al mandato all'acquisto collettivo ad uno degli assuntori e nella certezza originaria dell'identità degli altri non è punibile ai sensi dell'art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche dopo le modifiche apportate a tale disposizione dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 75 CORTE COST., Legge 21/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)