Sez. 3, Sentenza n. 5372 del 16/05/1995 (Rv. 492286 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE, ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE | "Mala gestio" da parte del Fondo - Configurabilità - Conseguenze - Superamento del massimale di polizza - Ammissibilità.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE, ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE
In tema di assicurazione obbligatoria della R.C.A. il limite di massimale di polizza può essere superato in caso di "mala gestio" dell'assicuratore anche quando l'obbligo del risarcimento gravi sul Fondo di Garanzia, ovvero quando questo sia succeduto "ope legis" ad un'impresa posta in liquidazione coatta che abbia, a sua volta, mantenuto un comportamento defatigatorio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)