Sez. 3, Sentenza n. 1831 del 22/02/1988 (Rv. 457783 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - FACOLTÀ ED OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE - DANNI SUBITI DA PIÙ PERSONE NELLO STESSO SINISTRO - OBBLIGO DELLO ASSICURATORE DI IDENTIFICARE TUTTI I DANNEGGIATI AL FINE DI PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DEL RISARCIMENTO NELLA MISURA PROPORZIONALMENTE RIDOTTA EX ART. 27, PRIMO COMMA, LEGGE N. 990 DEL 1969 - ASSICURATORE CONVENUTO IN GIUDIZIO DA UNO DEI DANNEGGIATI - OPPONIBILITÀ, AI FINI DELLA RIDUZIONE DELLO INDENNIZZO, DELLA SOMMA GIÀ CONCORDATA E VERSATA IN SEDE STRAGIUDIZIALE AD ALTRO DANNEGGIATO - ESCLUSIONE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - FACOLTÀ ED OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE - DANNI SUBITI DA PIÙ PERSONE NELLO STESSO SINISTRO - OBBLIGO DELLO ASSICURATORE DI IDENTIFICARE TUTTI I DANNEGGIATI AL FINE DI PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DEL RISARCIMENTO NELLA MISURA PROPORZIONALMENTE RIDOTTA EX ART. 27, PRIMO COMMA, LEGGE N. 990 DEL 1969 - ASSICURATORE CONVENUTO IN GIUDIZIO DA UNO DEI DANNEGGIATI - OPPONIBILITÀ, AI FINI DELLA RIDUZIONE DELLO INDENNIZZO, DELLA SOMMA GIÀ CONCORDATA E VERSATA IN SEDE STRAGIUDIZIALE AD ALTRO DANNEGGIATO - ESCLUSIONE.*
In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro, l'assicuratore (cui è equiparata l'impresa designata o cessionaria), deve provvedere, usando la normale diligenza, all'identificazione di tutti i danneggiati, attivandosi anche con la loro congiunta chiamata in causa, per procedere alla liquidazione del risarcimento nella misura proporzionalmente ridotta ai sensi del primo comma dell'art. 27 della legge n. 990 del 1969. Ne consegue che l'assicuratore, convenuto in giudizio con Azione diretta da parte di uno dei danneggiati, non può opporre, al fine della riduzione dell'indennizzo, la somma già concordata e versata in Sede stragiudiziale ad un altro danneggiato, pur nella consapevolezza che nel sinistro erano rimaste coinvolte più persone, dovendo imputare a propria negligenza il non aver provveduto - o richiesto che si provvedesse in Sede giudiziale - alla congiunta disamina delle pretese risarcitorie dei danneggiati per la riduzione proporzionale dei correlativi indennizzi.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 27, Legge 24/11/1978 num. 738 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)