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Sez. 3, Sentenza n. 10026 del 14/10/1997 (Rv. 508864 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE | Astratta configurabilità della ipotesi di "mala gestio" da parte del Fondo - Legittimità - Conseguente condanna al risarcimento dei danni oltre il massimale di polizza - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508864-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE

In tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., il limite di massimale di polizza, nella ipotesi in cui ricorrano gli estremi della cd. "mala gestio", può essere superato (con riguardo, tra l'altro, alle somme dovute per interessi e rivalutazione monetaria) anche quando l'obbligo del risarcimento gravi sul Fondo di garanzia, ovvero quando quest'ultimo sia succeduto, "ope legis", ad una impresa posta in liquidazione coatta che abbia, a sua volta, tenuto un comportamento defatigatorio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 20, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)