Sez. L, Sentenza n. 6850 del 08/08/1987 (Rv. 455047 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE, DELL'ASSUNZIONE - INDENNITÀ - DI TRASFERTA E MISSIONE - MISSIONE DEL PRESTATORE D'OPERA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - OBBLIGO DI COSIDDETTA PRESTAZIONE ITINERANTE - COMPATIBILITÀ - DIRITTO ALLA PREDETTA INDENNITÀ - SUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE, DELL'ASSUNZIONE - INDENNITÀ - DI TRASFERTA E MISSIONE - MISSIONE DEL PRESTATORE D'OPERA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - OBBLIGO DI COSIDDETTA PRESTAZIONE ITINERANTE - COMPATIBILITÀ - DIRITTO ALLA PREDETTA INDENNITÀ - SUSSISTENZA.*
La missione del prestatore d'opera - che è caratterizzata dal fatto che il suo spostamento dalla Sede alla quale egli sia stato destinato all'atto dell'assunzione è, a differenza del trasferimento (art. 2103 cod. civ.), di durata meramente temporanea, ancorché indeterminata, ma determinabile con l'esaurimento dello scopo per il quale tale spostamento viene disposto (nella specie, lo scopo di addestramento) - non può essere esclusa per il fatto che il lavoratore abbia assunto l'Obbligo di eseguire la prestazione in luoghi diversi da quello della destinazione originaria (cosiddetta prestazione itinerante), perché tale impegno, se rileva sul potere di iniziativa del datore di lavoro nel senso che a costui il lavoratore non può opporre il suo dissenso, non incide sulla configurazione giuridica dello spostamento del lavoratore e non può esonerare il datore di lavoro dal corrispondere il relativo trattamento economico (cosiddetta indennità di missione) al lavoratore che esegua la prestazione fuori Sede. (V 2681/85, mass n 440469).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)