Sez. L, Sentenza n. 2681 del 23/04/1985 (Rv. 440469 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONE DEL LAVORO - TRASFERIMENTO - DEFINITIVITÀ DELLA DISLOCAZIONE - MISSIONE O TRASFERTA - PROVVISORIETÀ E TEMPORANEITÀ DELL'INVIO DEL DIPENDENTE IN SEDE DIVERSA DAL LUOGO NORMALE DI LAVORO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONE DEL LAVORO - TRASFERIMENTO - DEFINITIVITÀ DELLA DISLOCAZIONE - MISSIONE O TRASFERTA - PROVVISORIETÀ E TEMPORANEITÀ DELL'INVIO DEL DIPENDENTE IN SEDE DIVERSA DAL LUOGO NORMALE DI LAVORO.*
Mentre il trasferimento del lavoratore subordinato è caratterizzato dalla definitività della dislocazione del dipendente, invece la missione e la trasferta postulano la provvisorietà e la temporaneità dell'invio del dipendente in una Sede diversa dal luogo normale di lavoro per l'attuazione di particolari esigenze di servizio. (nella specie la C.S. ha confermato la valutazione del giudice del merito che aveva ritenuto che costituiva in realtà trasferimento - e non trasferta come formalmente qualificato dal datore di lavoro - l'ordine di servizio al dipendente di recarsi fuori Sede a sostituire altro lavoratore, dimessosi, per una durata di tempo indicato solo come "presumibile" e con la previsione del rientro solo subordinatamente all'assunzione di altro dipendente per coprire il posto scoperto). (V 597/85, mass n 438812; (V 6144/83, mass n 430490; (V 2310/83, mass n 434355).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)