diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 7872 del 22/08/1997 (Rv. 506990 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA E MISSIONE | Corsi di addestramento - Accordo su specifiche modalità della prestazione lavorativa - Cosiddetta prestazione itinerante - Pattuizione di un rimborso - spese forfettario - Legittimità.
Stato
decisa il 1997-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506990-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA E MISSIONE

La missione del prestatore d'opera è caratterizzata dal fatto che il suo spostamento dalla sede alla quale egli sia stato destinato all'atto dell'assunzione è, a differenza del trasferimento (art. 2103 cod. civ.), di durata meramente temporanea, ancorché indeterminata, ma determinabile con l'esaurimento dello scopo per il quale tale spostamento viene disposto. Le parti però possono, anche nel corso del rapporto, concordare specifiche modalità della prestazione lavorativa per il soddisfacimento di reciproci interessi (nella specie, per lo scopo di addestramento del dipendente), prevedendo che il lavoratore abbia l'obbligo di eseguire la prestazione in luoghi diversi da quello della destinazione originaria (cosiddetta prestazione itinerante) e quindi convenendo la permanente variabilità, per tutto il periodo di addestramento, della sede di lavoro con lo specifico consenso del lavoratore, anche in ragione dei vantaggi conseguenti all'addestramento (nella specie, rapido passaggio al grado di funzionario a seguito del periodo di addestramento), a percepire un rimborso - spese forfettario giornaliero determinato in base al luogo di destinazione ed al carico familiare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)