Sez. 2, Sentenza n. 15206 del 11/07/2011 (Rv. 618657 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE | Contratto d'opera - Valida pattuizione del compenso tra le parti - Conseguenze - Persistenza anche nel caso di recesso del cliente - Maggiorazione del venticinque per cento prevista dall'art. 10 della legge n. 143 del 1949 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE
Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale (nella specie, tra architetti ed una società privata), quando esista una valida intesa fra le parti per determinare convenzionalmente il compenso, la pattuizione resta valida anche nel caso di recesso del committente, con l'unica conseguenza della riduzione del corrispettivo pattuito per l'intera opera, in proporzione della parte realizzata; né possono applicarsi le disposizioni dell'art. 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, circa la maggiorazione del venticinque per cento del compenso, operando le stesse solo in mancanza di determinazione pattizia.
Riferimenti normativi: Legge 02/03/1949 num. 143 art. 10 CORTE COST., Legge 02/03/1949 num. 143 art. 18 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)