Sez. L, Sentenza n. 657 del 28/01/1981 (Rv. 411140 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - RIOCCUPAZIONE DEL PENSIONATO - GIUDIZIO DI NON CONFACENZA ALLE SUE ATTITUDINI DELLA NUOVA OCCUPAZIONE ACQUISITA IN FORZA DELLA LEGISLAZIONE SUL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DEGLI INVALIDI E CATEGORIE EQUIPARATE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - RIOCCUPAZIONE DEL PENSIONATO - GIUDIZIO DI NON CONFACENZA ALLE SUE ATTITUDINI DELLA NUOVA OCCUPAZIONE ACQUISITA IN FORZA DELLA LEGISLAZIONE SUL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DEGLI INVALIDI E CATEGORIE EQUIPARATE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
In tema di revoca della pensione d'invalidita, l'affermazione della non confacenza alle attitudini dell'assicurato, avente una determinata qualifica (nella specie riquadratore-cavatore nel settore della lavorazione del marmo) dell'occupazione (nella specie bidello di scuola) dallo assicurato medesimo successivamente acquisita in forza della legislazione sul collocamento obbligatorio degli invalidi e categorie equiparate, esige la dimostrazione del carattere peggiorativo e della minore dignitosita, sotto il profilo socio-ambientale, della nuova attivita rispetto alla precedente, sulla base di un confronto, tra le mansioni originarie e quelle successive, svolto con riferimento non ad eventi futuri ed incerti (quali i possibili sviluppi delle due carriere) ma alla situazione esistente al momento dell'insorgenza dell'invalidita.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)