Sez. L, Sentenza n. 263 del 22/01/1985 (Rv. 438486 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - CONSEGUIMENTO DI UN NUOVO POSTO DI LAVORO PER EFFETTO DELLE NORME SULL'ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RILEVANZA - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - CONSEGUIMENTO DI UN NUOVO POSTO DI LAVORO PER EFFETTO DELLE NORME SULL'ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RILEVANZA - LIMITI.*
In tema di pensione d'Invalidità, il potere conferito all'INPS dall'art. 10 secondo comma del R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 di "sopprimere" la pensione medesima, quando la capacità di guadagno dell'assicurato cessi di essere inferiore ai limiti invalidanti, deve essere riconosciuto anche nel caso in cui il diritto al trattamento pensionistico sia stato in precedenza affermato con sentenza passata in giudicato, la cui autorità riguarda esclusivamente la situazione in atto al momento della decisione, e può essere esercitato non soltanto per successivi miglioramenti delle condizioni fisiopsichiche dell'assicurato, ma anche per una sopravvenuta minore incidenza degli altri fattori che a suo tempo concorsero a determinare l'incapacità di guadagno, evincibile pure dal conseguimento di un nuovo posto di lavoro, compatibile con dette condizioni e non usurante, in applicazione delle norme sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968 n. 482. (V 3341/83, mass n 428236; (V 4403/81, mass nn 415097 e 415098; (V 657/81, mass n 411140).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)