Sez. L, Sentenza n. 17089 del 21/07/2010 (Rv. 614036 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CAPACITÀ LAVORATIVA (ATTITUDINE AL LAVORO) | Copertura assicurativa del danno biologico - Verificarsi dell'evento protetto dopo l'entrata in vigore del d.m. 12 luglio 2000 recante le relative tabelle - Necessità - Malattia od infortunio intervenuto in data anteriore - Inapplicabilità delle tabelle del danno biologico - Conseguenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CAPACITÀ LAVORATIVA (ATTITUDINE AL LAVORO)
In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, benché la nuova disciplina dettata dal d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 trovi applicazione con riferimento agli infortuni verificatisi successivamente all'entrata in vigore delle sue disposizioni, condizione essenziale per la copertura assicurativa pubblica del danno biologico ad opera dell'INAIL è il verificarsi dell'infortunio o della malattia professionale successivamente al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del d.m. 12 luglio 2000 recante le tabelle valutative del danno biologico. Ne consegue che, in caso di malattia (od infortunio) denunciata dall'interessato prima del 9 agosto 2000, essa deve essere valutata in termini d'incidenza della stessa sull'attitudine al lavoro del richiedente, ai sensi dell'art. 74 del d.P.R. n. 1124 del 1965, ove questa domanda sia stata formulata dall'interessato con ricorso al giudice del lavoro.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 13 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)