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Sez. 1, Ordinanza n. 25473 del 17/09/2025 (Rv. 676322-01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - FIGLI PREMORTI - CLAUSOLE LIMITATRICI - CONDIZIONI - RIFIUTO DEL CONSENSO DA PARTE DELL'ALTRO GENITORE - IN GENERE | Art. 250 c.c. - Tutela congiunta dell'interesse del genitore e del minore - Indagine giudiziale - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676322-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - FIGLI PREMORTI - CLAUSOLE LIMITATRICI - CONDIZIONI - RIFIUTO DEL CONSENSO DA PARTE DELL'ALTRO GENITORE - IN GENERE

In tema di filiazione, sebbene l'art. 250 c.c. tuteli congiuntamente sia l'interesse del genitore al riconoscimento, sia quello del figlio a sperimentare la bigenitorialità, l'indagine giudiziale deve essere improntata, in via prioritaria, alla verifica della rispondenza del riconoscimento all'interesse superiore del minore. (Nel caso di specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della corte d'appello che, in una controversia avente ad oggetto l'accertamento della paternità, aveva ritenuto corretta la valutazione operata dal giudice di prime cure nel negare il riconoscimento richiesto, in ragione dell'estrema gravità e violenza delle condotte poste in essere dall'attore, della natura dei reati per i quali era stato condannato ai danni una bambina di neppure quattro anni, temporaneamente affidata alla sua custodia, unitamente alla totale assenza di resipiscenza e all'attuale e concreta attitudine ad istinti pedofili e alla dipendenza ossessiva dalla pornografia).

Cod. Civ. art. 250 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)