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Sez. 1, Sentenza n. 23074 del 16/11/2005 (Rv. 583900 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - CONDIZIONI - RIFIUTO DEL CONSENSO DA PARTE DELL'ALTRO GENITORE - IN GENERE | Diritto soggettivo del genitore al riconoscimento del minore infrasedicenne - Configurabilità - Portata - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583900-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - CONDIZIONI - RIFIUTO DEL CONSENSO DA PARTE DELL'ALTRO GENITORE - IN GENERE

Il riconoscimento del figlio naturale minore infrasedicenne, già riconosciuto da un genitore, da parte dell'altro genitore, costituisce un diritto soggettivo di natura primaria, tuttavia condizionato all'interesse del minore. Tale secondo riconoscimento può essere sacrificato soltanto in presenza di un fatto di importanza proporzionale al valore del diritto sacrificato, ossia solo ove sussista il pericolo di un pregiudizio così grave per il minore da compromettere seriamente il suo sviluppo psicofisico. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la decisione della corte d'appello, la quale, nel negare la pronuncia in luogo del mancato consenso, aveva ravvisato il pericolo della detta compromissione in ragione delle connotazioni fortemente negative della personalità del genitore che intendeva procedere al secondo riconoscimento, essendo questi inserito nell'ambiente della criminalità organizzata ed attualmente detenuto per gravi reati).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 250 CORTE COST., Costituzione art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)