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Sez. 1, Sentenza n. 2645 del 03/02/2011 (Rv. 616567 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - CONDIZIONI - IN GENERE | Riconoscimento del figlio naturale - Diritto primario - Configurabilità - Conseguenze - Pendenza di procedimento penale a carico del genitore richiedente - Condizione ostativa al riconoscimento - Esclusione - Fondamento - Distacco dal contesto di affidamento - Valutazione - Interferenza ostativa al riconoscimento - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616567-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - CONDIZIONI - IN GENERE

Il riconoscimento del figlio naturale, ai sensi dell'art. 250, quarto comma, cod. civ., costituisce un diritto soggettivo sacrificabile solo in presenza di un pericolo di danno gravissimo per lo sviluppo psico-fisico del minore, correlato alla pura e semplice attribuzione della genitorialità. Pertanto, la mera pendenza di un processo penale a carico del genitore richiedente (nella specie concorso in alterazione di stato, abbandono ed illecito affidamento di neonato a terzi) non integra condizione "ex sé" ostiva all'autorizzazione al riconoscimento; neppure la valutazione del rischio di un eventuale distacco del minore dall'attuale contesto di affidamento deve costituire interferenza ostativa al riconoscimento, posto che non vi è alcun nesso con il diritto alla genitorialità, potendo invece tale valutazione costituire oggetto di giudizio in diverso procedimento "ad hoc".

Riferimenti normativi: Costituzione art. 30, Cod. Civ. art. 250 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)