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Sez. 3, Sentenza n. 2130 del 24/06/1968 (Rv. 334300 - 01)

VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA- EFFETTI DELLA GARANZIA - ALIENAZIONE O UTILIZZAZIONE DELLA COSA DA PARTE DEL COMPRATORE - PRECLUSIONE DELL'AZIONE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1968-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334300-01

VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA- EFFETTI DELLA GARANZIA - ALIENAZIONE O UTILIZZAZIONE DELLA COSA DA PARTE DEL COMPRATORE - PRECLUSIONE DELL'AZIONE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CONDIZIONI.*

L'utilizzazione o l'alienazione da parte del compratore della cosa vendutagli fa decadere il compratore medesimo dalla piu ampia garenzia riconosciutagli merce l'Azione di risoluzione del contratto, non gia in quanto rende materialmente impossibile la eventuale restituzione della cosa, ma in quanto manifesti in modo non equivoco la intenzione di accettare la cosa nella condizione in cui gli fu consegnata. Se il comportamento del compratore non sia tale da implicare la manifestazione di siffatta volonta, l'Azione di risoluzione non e preclusa dalla alienazione ne dalla trasformazione della cosa. (V. 2793-66, massima n. 325322 1780-66, massima n. 323472 782, massima n. 321575 68-66, massima n. 320145).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1470

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)