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Sez. 3, Sentenza n. 68 del 04/01/1966 (Rv. 320145 - 01)

VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RIVENDITA O UTILIZZAZIONE DELLA COSA COMPRAVENDUTA - ESERCIZIO DELL'AZIONE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - POSSIBILITA.*
Stato
decisa il 1966-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320145-01

VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RIVENDITA O UTILIZZAZIONE DELLA COSA COMPRAVENDUTA - ESERCIZIO DELL'AZIONE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - POSSIBILITA.*

La vendita, anche se arbitraria, della cosa compravenduta non preclude l'Azione di risoluzione del contratto-la quale non presuppone in ogni caso la possibilita di rimettere le parti nella situazione preesistente-ove non riveli un intento incompatibile con la richiesta di scioglimento del vincolo contrattuale, conseguentemente non puo il giudice di merito esimersi dalla relativa indagine. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1492

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)