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Sez. L, Sentenza n. 2027 del 25/02/1988 (Rv. 457899 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - LAVORATORE A TEMPO PARZIALE PRESSO PIÙ DATORI DI LAVORO - ACCERTAMENTO DELLA SUFFICIENZA EX ART. 36 COST. - CRITERI - LAVORATORE A TEMPO PARZIALE PRESSO UN UNICO DATORE DI LAVORO - CRITERIO DI PROPORZIONALITÀ - APPLICAZIONE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1988-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457899-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - LAVORATORE A TEMPO PARZIALE PRESSO PIÙ DATORI DI LAVORO - ACCERTAMENTO DELLA SUFFICIENZA EX ART. 36 COST. - CRITERI - LAVORATORE A TEMPO PARZIALE PRESSO UN UNICO DATORE DI LAVORO - CRITERIO DI PROPORZIONALITÀ - APPLICAZIONE - NECESSITÀ.*

L'accertamento della sufficienza o meno, ai sensi dell'art. 36 cost., della retribuzione corrisposta al lavoratore a tempo parziale che esplichi la sua attività a favore di più datori di lavoro va compiuto tenendo conto del coacervo delle varie prestazioni lavorative e delle retribuzioni per esse cumulate; nel caso, invece, di unica attività lavorativa a tempo parziale, dipendendo la riduzione della prestazione di lavoro dall'incontro della volontà delle parti, l'applicazione del detto principio costituzionale non può non tener conto del criterio di proporzionalità, che implica un raffronto fra il minimo retributivo garantito per l'orario di lavoro completo e quello corrispondente alla ridotta quantità lavorativa svolta. (V 4895/82, mass n 422903).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)