Sez. L, Sentenza n. 4895 del 16/09/1982 (Rv. 422903 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PRESTAZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA A FAVORE DI SOGGETTI DISTINTI - SUFFICIENZA DELLA RETRIBUZIONE CORRISPOSTA DA UNO DI ESSI - ACCERTAMENTO - CRITERI - RIFERIMENTO ALLA RETRIBUZIONE COMPLESSIVAMENTE CORRISPOSTA PER TUTTE LE ATTIVITÀ PRESTATE DAL LAVORATORE - NECESSITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PRESTAZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA A FAVORE DI SOGGETTI DISTINTI - SUFFICIENZA DELLA RETRIBUZIONE CORRISPOSTA DA UNO DI ESSI - ACCERTAMENTO - CRITERI - RIFERIMENTO ALLA RETRIBUZIONE COMPLESSIVAMENTE CORRISPOSTA PER TUTTE LE ATTIVITÀ PRESTATE DAL LAVORATORE - NECESSITÀ.*
Nel caso in cui il lavoratore presti la propria attività a favore di soggetti distinti, il giudizio di sufficienza o meno della retribuzione corrisposta da uno di essi va effettuato prendendo in considerazione anche le retribuzioni corrisposte (a titolo di lavoro dipendente o autonomo) dagli altri nel senso che, se la retribuzione complessiva per tutte le attività prestate dal lavoratore, nell'arco della normale durata dell'orario di lavoro, assicura una retribuzione sufficiente a realizzare un'esistenza libera e dignitosa, deve essere altresì considerata sufficiente la retribuzione corrisposta per ogni singola attività lavorativa quando essa contribuisca a formare la retribuzione complessiva in misura proporzionale al rapporto intercorrente fra l'attività medesima (tenuto conto anche della sua quantità e qualità) e le altre attività.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)