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Sez. U - , Ordinanza n. 25041 del 16/09/2021 (Rv. 662248 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Procedimento per regolamento preventivo di giurisdizione - Art. 96 c.p.c. - Applicabilità - Conseguenze. SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2021-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662248-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

Nell'ambito del procedimento per regolamento preventivo di giurisdizione è applicabile l'art. 96 c.p.c., sicché la condanna per il risarcimento dei danni da responsabilità aggravata, ai sensi di tale articolo, può essere emessa anche dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione.

Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)