Sez. U - , Ordinanza n. 25041 del 16/09/2021 (Rv. 662248 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Procedimento per regolamento preventivo di giurisdizione - Art. 96 c.p.c. - Applicabilità - Conseguenze. SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - IN GENERE - In genere.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
Nell'ambito del procedimento per regolamento preventivo di giurisdizione è applicabile l'art. 96 c.p.c., sicché la condanna per il risarcimento dei danni da responsabilità aggravata, ai sensi di tale articolo, può essere emessa anche dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione.
Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)