Sez. 2, Sentenza n. 1769 del 07/06/1972 (Rv. 358725 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PERMANENZA (INFERMITA GUARIBILI) - NOZIONE - CRITERIO DI VALUTAZIONE - FATTI SOPRAVVENUTI - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PERMANENZA (INFERMITA GUARIBILI) - NOZIONE - CRITERIO DI VALUTAZIONE - FATTI SOPRAVVENUTI - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
In tema di malattie croniche e permanenti di natura funzionale, la permanenza, intesa non come insanabilita assoluta della malattia, ma come obbiettiva incertezza della sua durata e della sua possibilita di guarigione e di apprezzabile miglioramento, deve essere valutata alla stregua dei dettami della scienza medica e della esperienza, senza sconfinamenti aprioristici nel campo delle ipotesi astrattamente possibili o prevedibili. Tuttavia il giudice, nell'indagine intesa a stabilire se ricorra o meno il detto elemento, puo anche tener conto di fatti obbiettivi che si sono gia verificati in tempo successivo e che si profilino rilevanti dal punto di vista medico-legale, come indici sintomatici e scientificamente univoci delle riversibilita dello stato morboso invalidante. (V 66'70, mass n 344738; 3351'69, mass n 343417).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)