Sez. 2, Sentenza n. 66 del 14/01/1970 (Rv. 344738 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - INFERMITA GUARIBILI (PERMANENZA DELL'INVALIDITA) - ESTREMI.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - INFERMITA GUARIBILI (PERMANENZA DELL'INVALIDITA) - ESTREMI.*
In tema di invalidita pensionabile il requisito della 'permanenzà -intesa non come insanabilita assoluta della malattia, ma come obbiettiva incertezza della sua durata e della possibilita di guarigione e di apprezzabile miglioramento - deve essere valutato alla stregua dei dettami della scienza medica e dell'esperienza, tenendo presente che l'irreversibilita dello stato morboso e ricollegato alla impossibilita di curare la malattia con appropriati mezzi clinici, con la conseguenza che la permanenza della invalidita va esclusa tutte le volte che sia possibile prevedere che attraverso quelle cure si otterra un regresso dell'infermita e che l'assicurato potra cosi non incorrere nella perdita della capacita di guadagno prevista dalla legge.*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)