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Sez. U, Ordinanza n. 10710 del 10/05/2006 (Rv. 591148 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Criteri di riparto della giurisdizione - Individuazione - Controversia concernente la legittimità della delibera di esclusione di un socio dalla coperativa edilizia per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Fondamento - Epoca di introduzione della causa - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004.
Stato
decisa il 2006-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591148-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

La cognizione della controversia sulla legittimità della delibera di esclusione di un socio da una cooperativa edilizia per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale, a seguito della soppressione, disposta dal d.lgs. n. 112 del 1998, delle funzioni giurisdizionali delle Commissioni di vigilanza di cui al r.d. n. 1165 del 1938, spetta al giudice ordinario. Infatti, nella materia della edilizia residenziale pubblica, tenuta distinta la prima fase, di natura pubblicistica, caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici, e corrispondentemente da posizioni di interesse legittimo del privato, da quella successiva, di natura privatistica, nella quale la posizione dell'assegnatario assume natura di diritto soggettivo, in forza della diretta rilevanza della regolamentazione del rapporto tra ente ed assegnatario, sono da attribuire alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase, mentre vanno ricondotte alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie concernenti le posizioni soggettive dell'assegnatario che nascono e si sviluppano durante lo svolgimento del rapporto, le quali escludono il dispiego di poteri discrezionali della P.A.. Non assume, peraltro, alcun rilievo l'epoca nella quale è insorta la controversia, poiché sul punto non ha introdotto innovazioni l'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000, norma in base alla quale, a seguito della parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale contenuta nella sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario in tutti i casi in cui non si tratti di sindacare l'esercizio di un potere pubblico, ma siano coinvolte posizioni di natura patrimoniale conseguenti allo svolgimento del rapporto già instaurato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 112 CORTE COST., Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)