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Sez. U, Sentenza n. 14079 del 01/10/2002 (Rv. 557704 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Assegnazione in locazione con patto di futura vendita - Fase conseguente alla instaurazione del rapporto di locazione - Posizione di diritto soggettivo perfetto in capo all'assegnatario - Configurabilità - Degradabilità ad interesse legittimo per il sopravvenire di cause di decadenza - Esclusione - Conseguenze - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto di vendita - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2002-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557704-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

Nelle assegnazioni in locazione con patto di futura vendita l'assegnatario vanta, quando si siano maturati i presupposti e alle condizioni di cui al patto stesso, un diritto soggettivo perfetto al trasferimento a suo favore del diritto di proprietà sull'alloggio assegnatogli, diritto che non degrada ad interesse legittimo allorché l'istituto concedente opponga una causa di decadenza dall'assegnazione (nella specie, per l'avvenuta sublocazione a terzi dell'alloggio), atteso che essa non inerisce al rapporto pubblicistico di assegnazione, ma si ricollega esclusivamente alle successive vicende del rapporto privatistico di godimento dell'immobile, ed il relativo atto dichiarativo non è connotato da alcuna discrezionalità, essendo vincolato esclusivamente all'accertamento di detta causa sopravvenuta. Ne consegue che la tutela di tale posizione soggettiva è devoluta al giudice ordinario, al quale l'assegnatario può rivolgersi per ottenere una sentenza che tenga luogo del contratto non concluso, a norma dell'art. 2932 cod. civ., atteso che siffatta pronuncia, non configurando un provvedimento esecutivo per la realizzazione coattiva di un "facere" della pubblica amministrazione, né interferendo sul potere dispositivo delle parti, ma bensì configurando un atto costitutivo rivolto ad attuare direttamente la volontà della legge, in relazione all'accertamento dell'imputabile inadempienza del soggetto obbligato alla prestazione del consenso, non implica alcuna violazione del divieto di annullare, revocare o sostituire l'atto amministrativo, posto dall'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)