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Sez. L, Sentenza n. 1626 del 04/04/1989 (Rv. 462412 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - LICENZIAMENTO - PER RIFIUTO DI MANSIONI RITENUTE INCOMPATIBILI CON LO STATO DI SALUTE - SUSSISTENZA DELLA GIUSTA CAUSA ED ELEMENTO SOGGETTIVO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1989-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462412-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - LICENZIAMENTO - PER RIFIUTO DI MANSIONI RITENUTE INCOMPATIBILI CON LO STATO DI SALUTE - SUSSISTENZA DELLA GIUSTA CAUSA ED ELEMENTO SOGGETTIVO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Nel caso di un rapporto di lavoro instaurato con un prestatore invalido, assunto obbligatoriamente a norma della legge 2 aprile 1968 n. 482, il datore di lavoro, che a norma dell'ex art. 2087 cod. civ. deve adottare tutte le misure necessarie per l'adeguata tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, deve in ispecie in osservanza delle Disposizioni della detta legge far sì che le mansioni alle quali il lavoratore invalido viene adibito siano compatibili con la sua condizione. Pertanto, ove il lavoratore invalido rifiuti di espletare le mansioni assegnategli allegando l'incompatibilità delle stesse con il suo stato di salute ed il datore di lavoro gli intimi il licenziamento, il giudizio in ordine alla sussistenza della giusta causa di recesso, come la valutazione dell'elemento soggettivo, va effettuata tenendo conto della condizione patologica del detto dipendente con riguardo al riscontro (o meno) di uno stato di buona fede o - quanto meno - di colpa non grave. (V 820/86, mass n 444357; (V 4269/85, mass n 441761).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)