Sez. L, Sentenza n. 820 del 08/02/1986 (Rv. 444357 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO A RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - SOPRAVVENUTA INCAPACITÀ FISICA DEL LAVORATORE ALLO SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI CUI ERA STATO ASSEGNATO - SUSSISTENZA DELLA GIUSTA CAUSA - LAVORATORE INVALIDO ASSUNTO IN BASE ALLA LEGGE N. 482 DEL 1968 - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO A RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - SOPRAVVENUTA INCAPACITÀ FISICA DEL LAVORATORE ALLO SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI CUI ERA STATO ASSEGNATO - SUSSISTENZA DELLA GIUSTA CAUSA - LAVORATORE INVALIDO ASSUNTO IN BASE ALLA LEGGE N. 482 DEL 1968 - IRRILEVANZA.*
La sopravvenuta incapacità fisica del lavoratore allo svolgimento delle mansioni cui era stato assegnato che renda impossibile la prosecuzione del rapporto, integra una causa oggettiva di licenziamento ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604, ancorché si tratti di lavoratore invalido civile assunto a termini della legge n. 482 del 1968, atteso che la tutela accordata della legge a tale categoria di lavoratori è diretta a garantire le modalità di assunzione e di avviamento al lavoro ma non sottrae tale rapporto alla disciplina comune. (V 4269/85, mass n 441761).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)