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Sez. L - , Sentenza n. 23618 del 28/09/2018 (Rv. 650567 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE | Trasferimento a società di diritto privato di attività svolte da enti pubblici - Passaggio di personale - Art. 2112 c.c. - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650567-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE

La disciplina dell'art. 2112 c.c. si applica anche in caso di passaggio di personale da ente pubblico a società di diritto privato, alla quale è stato attribuito l'esercizio di funzioni o servizi in precedenza esercitati direttamente dall'ente, a prescindere dalla preesistenza di un'azienda in senso tecnico ex art. 2555 c.c., e dalle modalità con le quali il trasferimento d'azienda è stato attuato, essendo ininfluente che il trasferimento sia avvenuto per atto negoziale o a seguito di provvedimento autoritativo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 18, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 32 com. 1, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 31, Direttive del Consiglio CEE 12/03/2001 num. 23, Cod. Civ. art. 2555

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)