Sez. L, Sentenza n. 25021 del 25/11/2014 (Rv. 633244 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Trasferimento o conferimento a società di diritto privato di attività svolte da enti pubblici - Art. 34 del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 19 del d.lgs. n. 80 del 1998 (applicabile "ratione temporis") - Interpretazione - Applicabilità art. 2112 cod. civ. - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE
Nell'ipotesi di passaggio di personale da ente pubblico a società di diritto privato a seguito di attribuzioni a quest'ultima di funzioni in passato esercitate direttamente dal primo ente, l'art. 34 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 19 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, applicabile "ratione temporis" (ora art. 31 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), si interpreta nel senso dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 2112 cod. civ. a prescindere dalla verifica circa la preesistenza di un'azienda in senso tecnico e dall'indagine sulle modalità di attuazione del trasferimento (su base negoziale ovvero per determinazione autoritativa).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 34 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 19, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)