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Sez. 3, Sentenza n. 5747 del 24/10/1988 (Rv. 460271 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - USO DELLA COSA LOCATA - ALTERAZIONE DELLO STATO DELLA COSA LOCATA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CONDIZIONI - MUTAMENTO DI DESTINAZIONE DELLA COSA LOCATA - RISOLUZIONE - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460271-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - USO DELLA COSA LOCATA - ALTERAZIONE DELLO STATO DELLA COSA LOCATA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CONDIZIONI - MUTAMENTO DI DESTINAZIONE DELLA COSA LOCATA - RISOLUZIONE - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*

La disposizione dell'art. 1590 cod. civ., che pone a carico del conduttore l'Obbligo di restituire la cosa locata nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, non implica che egli abbia la facoltà di modificare quello stato di fatto salvo l'Obbligo di ripristinarlo al termine del rapporto, essendo ciò incompatibile con il disposto dell'art. 1587, n. 1, cod. civ. che impone al conduttore di osservare, nell'uso della cosa da effettuarsi secondo la sua destinazione, la diligenza del buon padre di famiglia ed è sempre operante nel corso del rapporto. Conseguentemente, il mutamento della res locata, specie ove alteri gli elementi strutturali del bene in modo da renderlo diverso da quello originario, può costituire causa legittima di risoluzione del contratto, ove il giudice del merito - cui è riservato il relativo apprezzamento - reputi che le modifiche apportate sostanzino un abuso del bene locato. (Conf 4706/84, mass n 436603, sulla prima parte; (Conf 3994/83, mass n 428937, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 1590

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)