Sez. 3, Sentenza n. 4706 del 27/08/1984 (Rv. 436603 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - USO DELLA COSA LOCATA - ALTERAZIONE DELLO STATO DELLA COSA LOCATA - RISOLUZIONE DELLA LOCAZIONE - CONDIZIONI.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - USO DELLA COSA LOCATA - ALTERAZIONE DELLO STATO DELLA COSA LOCATA - RISOLUZIONE DELLA LOCAZIONE - CONDIZIONI.*
La disposizione dell'art. 1590 cod. civ., che pone a carico del conduttore l'Obbligo di restituire la cosa locata nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, non implica che egli abbia la facoltà, nel corso del rapporto, di modificare quello stato di fatto, essendo ciò incompatibile con il disposto dell'art. 1587 n. 1 cod. civ., che gli impone di osservare, nell'uso della cosa da farsi secondo la sua destinazione, la diligenza del buon padre di famiglia. Di conseguenza, se il conduttore alteri, sia pure in parte, lo stato della cosa locata, egli viola una delle principali obbligazioni poste a suo carico dalla legge, sicché, in detta ipotesi, il giudice del merito deve apprezzare l'importanza dell'inadempimento in relazione all'interesse del locatore e pronunciare, quindi, la risoluzione del contratto se sia, in concreto, di tale gravità da non consentire l'equilibrata prosecuzione del rapporto; ed in tale valutazione, se può aver incidenza la considerazione dell'attività professionale del conduttore, nel senso di ritenere consentite le innovazioni volte a conseguire un incremento di quell'attività, ciò incontra un limite nella necessità che rimanga, in ogni caso, salva la struttura della cosa. (V 2794/84, mass n 434827; (V 3994/83, mass n 428937; (V 1707/83, mass n 426568; (V 57/80, mass n 403431; (V 5423/78, mass n 395182; (V 1428/71, mass n 351700).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 1590
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)