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Sez. 3, Sentenza n. 3994 del 10/06/1983 (Rv. 428937 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - USO DELLA COSA LOCATA - MUTAMENTO DI DESTINAZIONE DELLA COSA LOCATA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428937-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - USO DELLA COSA LOCATA - MUTAMENTO DI DESTINAZIONE DELLA COSA LOCATA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*

L'art. 1587 n. 1 cod. civ. - che impone al conduttore di osservare, nell'usare la cosa per l'uso determinato, la diligenza del buon padre di famiglia, è sempre operante nel corso del rapporto, indipendentemente dall'Obbligo di restituire la cosa, al termine del rapporto, nello stesso stato in cui l'ha ricevuta. Conseguentemente, il mutamento di destinazione della res locata, specie ove alteri gli elementi strutturali del bene in modo da renderlo diverso da quello originario, può costituire causa legittima di risoluzione del contratto, ove il giudice del merito - cui è riservato il relativo apprezzamento - reputi che le modifiche apportate sostanzino un abuso del bene locato. (V 6108/81, mass n 416907; (V 57/80, mass n 403431; (Conf 1428/71, mass n 351700, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 1590

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)