Sez. 2, Sentenza n. 2410 del 14/07/1972 (Rv. 359847 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - CONTINUAZIONE DEL RAPPORTO CON L'ACQUIRENTE - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DA PARTE DI QUEST'ULTIMO - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL LAVORATORE - INSUSSISTENZA - PREVENTIVA DISDETTA DEL CONTRATTO - SUSSISTENZA DEL PREDETTO ONERE PROBATORIO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - CONTINUAZIONE DEL RAPPORTO CON L'ACQUIRENTE - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DA PARTE DI QUEST'ULTIMO - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL LAVORATORE - INSUSSISTENZA - PREVENTIVA DISDETTA DEL CONTRATTO - SUSSISTENZA DEL PREDETTO ONERE PROBATORIO.*
Il primo comma dell'art 2112 cod civ, imponendo la continuazione del rapporto di lavoro con l'acquirente dell'azienda, alle medesime condizioni e con le medesime pattuizioni intervenute tra lavoratore ed imprenditore precedentemente al trasferimento della azienda stessa, non richiede che il lavoratore dia la prova della conoscenza delle retribuzioni e condizioni stesse da parte del successore, e cio diversamente dalla situazione che si crea quando il contratto di lavoro, essendo stato disdettato dal cedente, debba cessare con il trasferimento dell'azienda. In tale ipotesi, infatti, disciplinata dal secondo comma dell'art 2112 cod civ, perche il cessionario sia tenuto al pagamento dei crediti del prestatore d'opera, e necessario dimostrare che ne abbia avuto conoscenza all'atto del trasferimento o che i crediti risultino dai libri dell'azienda trasferita. (V 2381'70, mass n 348610; 2380'70, mass n 348607).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)