Sez. F, Sentenza n. 43255 del 22/08/2023 Ud. (dep. 24/10/2023) Rv. 285216 - 01
AZIONE PENALE - QUERELA - IN GENERE | Procedibilità a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. Riforma Cartabia) - Decorso del termine previsto dall'art. 85 d.lgs. citato per proporre querela - Contestazione suppletiva di circostanza aggravante ex art. 517 cod. proc. pen. - Possibilità - Procedibilità di ufficio del reato contestato - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
AZIONE PENALE - QUERELA - IN GENERE
In tema di reati divenuti perseguibili a querela a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel caso di intervenuto decorso del termine previsto all'art. 85 del d.lgs. citato senza che sia stata proposta la querela, è consentito al pubblico ministero di modificare l'imputazione in udienza mediante la contestazione di una circostanza aggravante per effetto della quale il reato divenga procedibile di ufficio, essendo lo stesso investito, anche in difetto di sopravvenienze dibattimentali rilevanti a tale fine, del potere-dovere di esercitare l'azione penale per un reato correttamente circostanziato. (Fattispecie di furto, in relazione alla quale, per effetto della contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., il delitto era divenuto procedibile di ufficio).
Cod. Pen. art. 624 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 85 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)