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Sez. 5, Sentenza n. 8631 del 21/09/2015 Ud. (dep. 02/03/2016) Rv. 266081 - 01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NUOVE CONTESTAZIONI - IN GENERE | Limiti temporali o di fonte - Sussistenza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-09-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266081-01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NUOVE CONTESTAZIONI - IN GENERE

In tema di nuove contestazioni, va riconosciuto al pubblico ministero il potere di procedere, nel dibattimento, alla modifica dell'imputazione o alla formulazione di nuove contestazioni senza specifici limiti temporali o di fonte, in quanto l'imputato ha facoltà di chiedere al giudice un termine per contrastare l'accusa, esercitando ogni prerogativa difensiva come la richiesta di nuove prove o il diritto ad essere rimesso in termini per chiedere riti alternativi o l'oblazione. (Nella specie la S.C. ha ritenuto infondato il motivo di ricorso riferito alla necessità che la contestazione suppletiva di reato debba fondarsi su elementi emersi per la prima volta in dibattimento).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 519 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 520 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)