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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24928 del 18/08/2022 (Rv. 665576 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Giudizio di appello - Ammissione al gratuito patrocinio - Valutazione di manifesta infondatezza della domanda - Inammissibilità dei motivi di appello - Rilevanza – Esclusione - Valutazione ex post - Necessità. PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO - In genere.
Stato
decisa il 2022-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665576-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

Nei giudizi di appello relativi ai procedimenti di protezione internazionale, la valutazione della corte territoriale sulla non manifesta infondatezza della domanda, ai fini dell'ammissione dello straniero al beneficio del patrocinio per i non abbienti, non può coincidere con la verifica dell'ammissibilità dei motivi di appello ex art. 342 c.p.c., poiché tale verifica non investe il merito ed è compiuta "ex ante", mentre il legislatore ha voluto che la verifica della non manifesta infondatezza della domanda fosse compiuta "ex post", tenuto conto dell'esito dell'impugnazione.

Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 17 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 CORTE COST., Legge 13/04/2017 num. 46

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)