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Sez. 3, Sentenza n. 2133 del 02/04/1980 (Rv. 405795 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - ONERE DELLA COMUNICAZIONE ALL'ASSICURATORE DELLA RICHIESTA DEL DANNO - ADEMPIMENTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405795-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - ONERE DELLA COMUNICAZIONE ALL'ASSICURATORE DELLA RICHIESTA DEL DANNO - ADEMPIMENTO - CONDIZIONI.*

In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilita civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'art 22 della legge 24 dicembre 1969 n 990, ove stabilisce che l'Azione risarcitoria puo essere proposta solo dopo sessanta giorni dalla richiesta del danno all'assicuratore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, mira ad informare l'assicuratore medesimo del sinistro e della pretesa del danneggiato, affinche possa disporre di uno spatium deliberandi, che gli consenta, tra l'altro, di evitare l'insorgenza della lite mediante proposte transattive, e, pertanto, deve ritenersi osservato non soltanto nel caso in cui venga fornita la prova della effettuazione di detta raccomandata, ma anche quando, alla stregua di documenti provenienti dall'assicuratore stesso, risulti pienamente raggiunto l'indicato scopo. (V 904/79, mass n 397060).*

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)