Sez. 1, Sentenza n. 255 del 12/01/1981 (Rv. 410665 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - ONERE DI RICHIESTA DEL RISARCIMENTO DEL DANNO ALLO ASSICURATORE ALMENO SESSANTA GIORNI PRIMA DELLA PROPOSIZIONE DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - FORME - PROPOSIZIONE CON L'ATTO DI CITAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - ONERE DI RICHIESTA DEL RISARCIMENTO DEL DANNO ALLO ASSICURATORE ALMENO SESSANTA GIORNI PRIMA DELLA PROPOSIZIONE DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - FORME - PROPOSIZIONE CON L'ATTO DI CITAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilita civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'Onere imposto al danneggiato dall'art 22 della legge 24 dicembre 1969, n 990, di richiedere il risarcimento del danno all'assicuratore almeno sessanta giorni prima di proporre la relativa Azione giudiziaria - sebbene non rigidamente vincolato, circa la comunicazione di detta richiesta, alla Forma normativamente prevista (lettera raccomandata), essendo ammissibile il ricorso ad Atti equipollenti - tuttavia non puo essere adempiuto con la stessa citazione introduttiva del giudizio risarcitorio, neppure subordinando la vocatio in ius all'inutile decorso del termine suindicato e fissando l'udienza di comparizione oltre il sessantesimo giorno dalla notifica, sia perche l'art 22 esige, implicitamente ma chiaramente, che la richiesta risarcitoria sia effettuata con atto distinto da quello con cui viene esperita l'Azione, sia perche siffatta citazione determina comunque la pendenza della lite in concomitanza con la sua notifica, e quindi anteriormente al perfezionarsi della fattispecie costitutiva dell'Onere in questione, la quale, invece, configurando un presupposto processuale, deve preesistere alla domanda, sia perche in tal modo vengono in gran parte frustrate le finalita della summenzionata disposizione, diretta a favorire la liquidazione stragiudiziale dell'indennizzo, ad evitare spese improduttive ed a limitare il gravoso contenzioso in materia. (V 2941/80, mass n 406681; (V 2133/80, mass n 405795; (V 2415/79, mass n 398729; (V 5601/78, mass n 395379).*
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)