Sez. 1, Sentenza n. 904 del 09/02/1979 (Rv. 397060 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDIZIONE DI PROPONIBILITA EX ART 22 DELLA LEGGE N 990 DEL 1969 - RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DA PARTE DELLO ASSICURATORE SIA PURE PER IL TRAMITE DELL'ASSICURATO E DECORSO DEL TERMINE - SUFFICIENZA - FATTISPECIE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDIZIONE DI PROPONIBILITA EX ART 22 DELLA LEGGE N 990 DEL 1969 - RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DA PARTE DELLO ASSICURATORE SIA PURE PER IL TRAMITE DELL'ASSICURATO E DECORSO DEL TERMINE - SUFFICIENZA - FATTISPECIE.*
La condizione cui l'art 22 della legge 24 dicembre 1969 n 990, sulla Assicurazione obbligatoria della responsabilita civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, subordina la proponibilita della Azione di risarcimento del danno, deve ritenersi soddisfatta allorche l'assicuratore, sia pure per il tramite del proprio assicurato, abbia ricevuto la richiesta di risarcimento e siano decorsi sessanta giorni da tale ricezione. (nella specie, l'istituto assicuratore aveva, a seguito di detta richiesta, contestato direttamente nei confronti del danneggiato, la propria responsabilita assicurativa).*
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)