diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 23593 del 17/10/2013 (Rv. 628017 - 01)

RELIGIONE CULTI E CHIESE - CHIESA CATTOLICA - CITTÀ DEL VATICANO - ENTI ECCLESIASTICI - CAPACITÀ - IN GENERE | Disposizione ex art. 18 della legge n. 222 del 1985 - "Ratio" - Portata - Limiti.
Stato
decisa il 2013-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628017-01

RELIGIONE CULTI E CHIESE - CHIESA CATTOLICA - CITTÀ DEL VATICANO - ENTI ECCLESIASTICI - CAPACITÀ - IN GENERE

L'art. 18 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nel disporre che "ai fini dell'invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche", tutela l'affidamento dei terzi, ma non attribuisce loro un potere d'ingerenza sulle relazioni interorganiche dell'ordinamento canonico, idoneo a paralizzare l'azione dell'ente ecclesiastico.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1985 num. 222 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)