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Sez. 2, Sentenza n. 19411 del 14/07/2025 (Rv. 675319-01)

RELIGIONE CULTI E CHIESE - CHIESA CATTOLICA - CITTA' DEL VATICANO - ENTI ECCLESIASTICI - AUTORIZZAZIONE - ATTI ECCEDENTI L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE | Enti ecclesiastici - Limiti del potere di rappresentanza ex art. 18, l. n. 222 del 1985 - Opponibilità ai terzi - Condizioni - Rilevanza dello stato soggettivo del terzo - Esclusione - Comportamenti tolleranti dell’ente - Irrilevanza - Principio di affidamento - Inapplicabilità. RELIGIONE CULTI E CHIESE - CHIESA CATTOLICA - CITTA' DEL VATICANO - ENTI ECCLESIASTICI - CAPACITA' - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2025-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675319-01

RELIGIONE CULTI E CHIESE - CHIESA CATTOLICA - CITTA' DEL VATICANO - ENTI ECCLESIASTICI - AUTORIZZAZIONE - ATTI ECCEDENTI L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

In tema di enti ecclesiastici, le limitazioni ai poteri di rappresentanza e l'assenza di controlli, laddove previsti dal diritto canonico o oggetto di pubblicazione, sono opponibili ai terzi, a prescindere dallo stato soggettivo di conoscenza o ignoranza e dalla colpevolezza o meno di tale ignoranza da parte di detti terzi, esclusa altresì ogni rilevanza di eventuali comportamenti tolleranti dell'ente, inapplicabile il principio di affidamento.

Cod. Civ. art. 1337, Legge 20/05/1985 num. 222 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)