Sez. 2, Sentenza n. 8144 del 23/05/2012 (Rv. 622504 - 01)
RELIGIONE CULTI E CHIESE - CHIESA CATTOLICA - CITTÀ DEL VATICANO - ENTI ECCLESIASTICI - AUTORIZZAZIONE - PER ACQUISTO DI BENI | Regole canoniche sulla formazione della volontà dell'ente ecclesiastico - Rilevanza per l'ordinamento statale - Conseguenze sui negozi di diritto privato stipulati - Art. 1292 cod. canonico - Contenuto - Fattispecie.
RELIGIONE CULTI E CHIESE - CHIESA CATTOLICA - CITTÀ DEL VATICANO - ENTI ECCLESIASTICI - AUTORIZZAZIONE - PER ACQUISTO DI BENI
Gli enti ecclesiastici godono di autonomia statutaria, la quale è conseguenza delle garanzie costituzionalmente riconosciute all'ordinamento confessionale e, pertanto, la violazione delle regole canoniche sulla corretta formazione e manifestazione della volontà dell'ente acquista rilievo anche per l'ordinamento statale ed è suscettibile di rendere invalidi i negozi di diritto privato dall'ente stesso stipulati. In particolare, per la validità delle alienazioni e degli atti degli enti ecclesiastici, dai quali la situazione patrimoniale della persona giuridica potrebbe subire detrimento, il canone 1292 del codex juris canonici distingue a seconda del valore dei beni: se esso è posto tra la somma minima e quella massima, da stabilirsi dalla Conferenza Epicopale, l'autorità competente per alienare i beni della diocesi è il Vescovo, che ha anche bisogno del consenso del consiglio per gli affari economici e del collegio dei consultori, nonché degli interessati; ove, invece, il valore del bene ecceda la somma stabilita (o si tratti di ex-voto donati alla Chiesa o di oggetti preziosi di valore artistico o storico), per la valida alienazione si richiede la licenza della Santa Sede; infine, se il valore è inferiore alla soglia minima, il Vescovo diocesano è legittimato, senza necessità di consenso degli organismi suddetti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto applicabile l'art. 2932 cod. civ. al contratto preliminare di vendita, reputato valido, concluso dalla Diocesi in persona del Vescovo, in cui il prezzo pattuito era inferiore al minimo fissato dalla CEI).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Legge 20/05/1985 num. 222 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)