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Sez. 1, Sentenza n. 2221 del 24/03/2000 Cc. (dep. 10/05/2000) Rv. 215950 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Decisione sull'istanza - Termine perentorio di dieci giorni per l'assunzione - Possibilità di differimento - Esclusione - Necessità di acquisire copia del provvedimento impugnato, non trasmesso dall'autorità procedente - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2000-03-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215950-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

Nel procedimento di riesame delle misure di cautela personale, una volta perfezionatasi la ricezione degli atti da parte del tribunale nel termine di cinque giorni stabilito dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., la decisione deve intervenire comunque entro il decimo giorno, non essendo consentita, al di fuori dei casi tassativamente indicati dall'art. 101 disp. att. cod. proc. pen., dilazione del termine per la sua assunzione, neanche al fine di soddisfare l'esigenza di acquisire copia del provvedimento impugnato, non compreso tra gli atti trasmessi dall'autorità procedente. (V. Corte cost., 22 giugno 1998 n. 232).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)