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Sez. 3, Sentenza n. 42963 del 04/10/2007 Cc. (dep. 21/11/2007) Rv. 238099 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE | Decisione sull'istanza - Termine di dieci giorni decorrente dalla data di ricezione degli atti - Possibilità di sospensione od interruzione - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-10-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238099-01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE

In tema di misure cautelari reali, il termine di dieci giorni imposto, a pena di decadenza della misura, dal combinato disposto degli artt. 324, comma settimo, e 309, commi nono e decimo, cod.proc.pen. per la decisione da parte del tribunale del riesame, decorre dal giorno della ricezione degli atti processuali e, fatta salva l'ipotesi dell'art. 101 disp. att. cod. proc. pen., non è suscettibile di sospensione o interruzione neppure nel caso in cui l'udienza camerale sia stata rinviata a richiesta della difesa per esaminare la produzione documentale del P.M..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)