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Sez. 1 - , Sentenza n. 5553 del 28/01/2020 Cc. (dep. 12/02/2020) Rv. 279783 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Condannati per delitti ostativi c.d. di prima fascia - Permessi-premio - Effetti di Corte Cost. n. 253 del 2019 - Richiesta di riconoscimento dell’impossibilità della collaborazione - Rigetto - Ricorso per cassazione pendente alla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale - Inammissibilità - Esclusione - Annullamento con rinvio - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 2020-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279783-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

A seguito della sentenza n. 253 del 2019 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 4-bis, comma 1, ord. pen., laddove non prevedeva la concedibilità dei permessi-premio a detenuti per delitti ostativi cd. di prima fascia anche in difetto di collaborazione con la giustizia allorché dagli elementi acquisiti possa escludersi sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata che il pericolo di un loro ripristino, non è divenuto inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione, il ricorso per cassazione pendente avverso un'ordinanza del tribunale di sorveglianza che abbia rigettato la richiesta di riconoscimento dell'impossibilità della collaborazione, dovendo tale ordinanza essere annullata con rinvio, onde consentire al condannato di introdurre in sede di merito la nuova "causa petendi" - ai fini della concessione del beneficio - sorta soltanto in conseguenza della predetta sentenza.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)