Sez. 1, Sentenza n. 29151 del 24/09/2020 Cc. (dep. 21/10/2020) Rv. 279990 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Condannati per delitti ostativi c.d. di prima fascia - Permessi-premio - Effetti della sentenza Corte cost. n. 253 del 2019 - Richiesta di riconoscimento dell’impossibilità della collaborazione - Ricorso pendente alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale - Ammissibilità - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
A seguito della sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 4-bis, comma 1, ord. pen., laddove non prevedeva la concedibilità dei benefici ai detenuti per delitti ostativi di c.d. prima fascia anche in difetto di collaborazione con la giustizia allorchè dagli elementi acquisiti possa escludersi sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata che il pericolo di un loro ripristino, non è divenuto inammissibile il ricorso pendente davanti al tribunale di sorveglianza teso a far accertare l'"impossibilità" della collaborazione, dovendosi escludere che tale decisione abbia determinato un'abrogazione per incompatibilità della previsione di legge in tema di collaborazione impossibile. (Fattispecie in cui il tribunale di sorveglianza aveva dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di accertamento della collaborazione impossibile, ritenendo che, per effetto della citata pronuncia della Corte costituzionale, ogni valutazione in proposito spettasse al magistrato di sorveglianza).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)