Sez. 1, Sentenza n. 3313 del 14/01/2020 Cc. (dep. 27/01/2020) Rv. 277890 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Permesso premio - Condannato per delitto ostativo c.d. di prima fascia - Impossibilità o inesigibilità della collaborazione - Effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019 sui ricorsi pendenti avverso i provvedimenti del tribunale di sorveglianza - Inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di concessione del permesso premio a soggetto condannato per delitti ostativi ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1, ord. pen., per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 253 del 2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma nella parte in cui non prevede che ai detenuti per i delitti ivi elencati possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata che il pericolo di un loro ripristino, è inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso pendente alla data di detta pronuncia avverso il provvedimento del tribunale di sorveglianza in materia di collaborazione impossibile.(Fattispecie relativa al ricorso proposto dal procuratore generale avverso l'ordinanza che dichiarava accertata l'impossibilità della collaborazione).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)