Sez. L, Sentenza n. 5980 del 08/11/1980 (Rv. 409763 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DIFFERENZE DAL LAVORO AUTONOMO - FATTISPECIE IN TEMA DI LAVORO DOMESTICO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DIFFERENZE DAL LAVORO AUTONOMO - FATTISPECIE IN TEMA DI LAVORO DOMESTICO.*
Il criterio discriminatore tra un rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato e dato precipuamente dall'elemento della subordinazione del prestatore d'opera al potere direttivo immanente del soggetto a cui favore e prestata l'opera; mentre, ove vi sia l'attenuazione notevole del vincolo della subordinazione e la presenza di una certa liberta nell'organizzazione del lavoro per riconoscere una posizione di subordinazione in un rapporto di reale lavoro autonomo, occorre far ricorso agli altri criteri-guida: cioe alla precisa identificazione dell'oggetto della prestazione (che nel caso di contratto di lavoro subordinato e l'energia lavorativa esplicata, secondo la direttiva, la vigilanza ed il controllo della altra parte), nell'accertamento concreto di una organizzazione di impresa, anche se minimi, da parte del lavoratore, esistente nel lavoro autonomo, nonche nella valutazione del rischio, attinente allo Esercizio dell'attivita produttiva ed imprenditoriale, rischio che incombe almeno in misura piu evidente e completa, sul lavoro autonomo, ricadendo sul creditore di lavoro nell'ipotesi di lavoro subordinato. (nella specie, in base all'enunciato principio, la Corte suprema ha confermato la decisione del giudice del merito che ha escluso la esistenza di un rapporto di lavoro domestico nell'attivita svolta da una persona che, dietro un compenso mensile forfettizzato, commisurato alla media delle uscite mensili rilevate in un periodo precedente la forfettizzazione, accompagna, con la propria macchina i componenti di un nucleo familiare in citta per le commissioni, a richiesta di questi, assumendo a proprio carico tutte le spese, i rischi e le responsabilita per la circolazione del veicolo, senza alcun Obbligo di mantenere la propria attivita a disposizione della famiglia e senza inserimento nella comunita familiare).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)