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Sez. L, Sentenza n. 2354 del 31/03/1983 (Rv. 427211 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO DOMESTICO - IN GENERE - NOZIONE - NATURA "FAMILIARE" DELLA COMUNITÀ - REQUISITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1983-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427211-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO DOMESTICO - IN GENERE - NOZIONE - NATURA "FAMILIARE" DELLA COMUNITÀ - REQUISITI - FATTISPECIE.*

Per la natura "familiare" di una comunità sono necessarie la stabilità, la continuità e la permanenza delle persone che la costituiscono, sotto lo stesso tetto, l'assenza di uno scopo di lucro, l'osservanza di un principio di mutua assistenza quale si riscontra nelle famiglie che sono basate su vincoli di sangue, e la presenza di una solidarietà affettuosa fra le persone aventi una tale comunanza di vitto e di alloggio, talché non possono essere ascritti alla categoria dei lavoratori domestici - intesi come tali, ai sensi dell'art. 1 della legge 2 aprile 1958 n. 339 e dell'art. 2240 cod. civ., i lavoratori che prestino a qualsiasi titolo la loro opera per il funzionamento della vita familiare - quanti svolgano la loro attività lavorativa alle dipendenze di comunità non caratterizzate da tali requisiti. (nella specie, in applicazione di tale principio, la suprema Corte ha confermato la sentenza con la quale i giudici del merito avevano negato la qualificazione di comunità familiare alla scuola allievi sottufficiali di P.S. di nettuno, conseguentemente escludendo che ad operai da questa dipendenti potesse farsi applicazione del C.C.n.L. per i lavoratori domestici in luogo dei contratti dei settori "commercio" e "alberghi e mense"). (V 1810/80, mass n 405411; (V 5980/80, mass n 409763; (V 4221/79, mass n 400740).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2240 CORTE COST., Legge 02/04/1958 num. 339 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)