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Sez. 5, Sentenza n. 14190 del 27/10/2000 (Rv. 541258 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - MAGGIORAZIONI | Spese incrementative "di periodo" - Limiti temporali - Spese sostenute da un terzo - Inclusione.
Stato
decisa il 2000-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541258-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - MAGGIORAZIONI

In tema di incremento di valore imponibile ai fini dell'abrogata INVIM, l'art. 11 del DPR 26 ottobre 1972 n. 643 specifica che le spese da sommare al valore oggetto della precedente tassazione (cosiddetto valore iniziale) sono (oltre alle spese di acquisto e di costruzione) soltanto le spese incrementative "di periodo", cioè quelle che si collocano tra il precedente ed il nuovo momento impositivo. È necessario quindi che le spese incrementative, anche se sostenute non dal proprietario del cespite ma da un terzo, ineriscano al bene e ricadano nel "periodo di competenza".

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)