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Sez. 5, Sentenza n. 4600 del 27/03/2003 (Rv. 561516 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - DICHIARAZIONE - CONTENUTO | Spese di costruzione o incrementative ex art. 13, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 modificato dall'art. 1 del d.P.R. 23 dicembre 1974 n. 688 - Portata - Limiti.
Stato
decisa il 2003-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561516-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - DICHIARAZIONE - CONTENUTO

In tema di INVIM, le spese di costruzione o incrementative, di cui al primo comma dell'art. 13 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, modificato dall'art. 1 del d.P.R. 23 dicembre 1974 n. 688 (computabili in maggiorazione del valore iniziale dell'immobile), sono solo quelle relative ad opere od utilità esistenti alla data di determinazione del valore finale del bene, eseguite dallo stesso proprietario del cespite od anche da un terzo, nel periodo di competenza dell'imposta.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 13, DPR 23/12/1974 num. 688 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)