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Sez. L - , Ordinanza n. 11708 del 03/05/2019 (Rv. 653831 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI | Benefici previdenziali a favore dei perseguitati per motivi razziali - Retribuzione utile per l'accredito contributivo figurativo ex art. 5 della l. n. 96 del 1955 - Finalità - Base di calcolo per il trattamento pensionistico - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653831-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI

In tema di benefici previdenziali a favore dei perseguitati per motivi razziali, il riferimento alla "retribuzione attuale della categoria e qualifica professionale posseduta dagli interessati nei periodi di persecuzione", contenuto nell'art. 1 della l. n. 1424 del 1965, di interpretazione autentica dell'art. 5 della l. n. 96 del 1955, come modificato dall'art. 3 della l. n. 284 del 1961, ha la finalità di imporre all'ente previdenziale un comportamento analogo a quello che avrebbe dovuto osservare qualora, nel periodo di persecuzione, i contributi fossero stati effettivamente versati e costituisce dunque la base di computo della contribuzione relativa al periodo di copertura figurativa, ma non anche il parametro di calcolo dell'importo del trattamento pensionistico, che deve essere sempre effettuato in applicazione delle regole di volta in volta dettate per la sua determinazione al momento del collocamento in quiescenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, per determinare l'importo della pensione di vecchiaia spettante a un perseguitato con decorrenza dal 1° luglio 1978, aveva utilizzato il parametro retributivo previsto per il calcolo della contribuzione figurativa in luogo del criterio, fissato dall'art. 14 della l. n. 153 del 1969 e in vigore all'atto del pensionamento, delle migliori tre retribuzioni annuali percepite nel decennio anteriore alla decorrenza della pensione).

Riferimenti normativi: Legge 10/03/1955 num. 96 art. 5, Legge 03/04/1961 num. 284 art. 3, Legge 15/12/1965 num. 1424 art. 1, Legge 22/12/1980 num. 932 art. 2 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)